
… che si faccia riferimento al desunto art. 19 del d.lgs. 626/94 o al vigente art. 50 del d.lgs. 81/08 che del parente ha seguito le orme, che si leggano libri e manuali o si partecipi a qualunque attività formativa relativa alla sicurezza sul lavoro si sente sempre parlare del RLS in termini di consultazione e obblighi del datore di lavoro nei suoi confronti. In pochi hanno mai interpretato le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza come norme imperfette, probabilmente iniziando proprio dalle parole scelte dal legislatore: attribuzioni e non obblighi come fatto per tutte le altre figure della sicurezza.
Il RLS è un lavoratore eletto dai lavoratori, un rappresentante libero di agire come meglio crede proprio perché intoccabile dal datore di lavoro e dagli organismi di vigilanza con i quali può, se vuole, collaborare.
Eppure se dopo aver letto la sentenza della cassazione del 25 settembre 2023 (ud. 27 giugno 2023) si rileggono alcune delle lettere del primo comma si nota qualcosa che era ben nascosto, ovvero che dopo la lettera g cambia il tono ed il verbo che da “è consultato” e “riceve” improvvisamente diviene “promuove”, “fa proposte” e “avverte”. Se andiamo a rileggere i commi derivati ci appaiono delle norme imperfette precedentemente quasi invisibili:
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Ed ecco che quel “può” della lettera o) improvvisamente non appare più solo come un “ha diritto a” ma come un “ha il potere di”… e si … parialmo di potere … il potere di cambiare le cose che è nelle mani della corte di cassazione che scrive nel testo di una sentenza “i compiti attribuiti dall’art. 50 al Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza“: Quanti lavoratori e datori di lavoro avete corretto perché parlavano del “Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza”?
Da oggi sono ufficialmente alla ricerca del testo originali della sentenza di appello, quella che, a detta degli ermellini, ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello RLS nel delitto di cui trattasi…
per i più curiosi, riporto anche un estratto del testo della sentenza 38914/2023:
Come è noto, l’art. 50 d.lgs. 81/2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l’imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia – intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. cod. pen.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contiruito casualmente alla verificazione dell’evento ai sensi dell’art. 113 cod. pen.
E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello RLS nel delitto di cui trattasi.
Richiamati i compiti attribuiti dall’art. 50 al Responsabile del Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l’imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano attribuiti per legge, consentendo che il LAVORATORE fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l’adozione da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal OMISSIS.