L O A D I N G

La videoconferenza sincrona è equivalente alla modalità in presenza

È servito un nuovo articolo di legge, l’art. 9 bis aggiunto al DL 24 marzo 2022 (convertito con legge 52 del 19 maggio 2022 e pubblicato il 23 maggio in gazzetta) per chiarire ciò che per tutti gli operatori della formazione era già ovvio: la videoconferenza sincrona è equivalente alla presenza. 

Almeno per un po’, dunque, sarà così… o meglio, lo sarà fino al prossimo accordo in conferenza unificata…

“Art. 9 bis
 
Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 
 1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro puo’ essere erogata sia con la modalita’ in presenza sia con la modalita’ a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalita’ sincrona, tranne che per le attivita’ formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.”

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